Art. 2.
(Distribuzione cinematografica).

      1. Nessun soggetto che svolge attività di distribuzione cinematografica, direttamente o a mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero ai quali ha dato mandato anche non in esclusiva, può distribuire per la programmazione un numero di film che occupa una quota superiore al 40 per cento del totale delle giornate annue di programmazione di ciascun complesso cinematografico. Tale limite è elevato all'80 per cento nel caso in cui almeno la metà dei prodotti distribuiti sia di produzione di Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il presente comma non si applica alle sale cinematografiche monoschermo.
      2. Per i fini di cui al comma 1, la giornata di programmazione è valutata per intero anche nel caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello complessivamente effettuato nella medesima giornata e non sono computate le giornate di programmazione tra il 1o luglio e il 31 agosto di ciascun anno.
      3. Con decreto avente efficacia triennale, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, il Ministro dei beni e delle attività

 

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culturali, previo parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può modificare le percentuali di cui al comma 1.